(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 27 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge Art. 1 Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 21/2003 1. Dopo il comma 20 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (norme urgenti in materia di enti locali, nonche' di uffici di segreteria degli assessori regionali), e' inserito il seguente: «20-bis. Fatte salve le disposizioni statali in materia di pubblicita' legale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni degli enti locali si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero nei siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di loro associazioni, con le stesse modalita' previste dalla legislazione vigente. Fino al 31 dicembre 2011 i comuni possono mantenere la pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni mediante affissione all'albo pretorio.».