(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale 
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 27 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge 
                               Art. 1 
 
        Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 21/2003 
 
    1. Dopo il comma 20 dell'art. 1 della legge regionale 11 dicembre
2003, n. 21 (norme urgenti in materia  di  enti  locali,  nonche'  di
uffici di segreteria  degli  assessori  regionali),  e'  inserito  il
seguente: 
    «20-bis. Fatte  salve  le  disposizioni  statali  in  materia  di
pubblicita' legale, a decorrere dal 1° gennaio 2011, gli obblighi  di
pubblicazione delle deliberazioni  degli  enti  locali  si  intendono
assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici, ovvero  nei
siti informatici di altre amministrazioni pubbliche, ovvero  di  loro
associazioni, con le stesse  modalita'  previste  dalla  legislazione
vigente. Fino al 31 dicembre  2011  i  comuni  possono  mantenere  la
pubblicazione in forma cartacea delle proprie deliberazioni  mediante
affissione all'albo pretorio.».